STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Dl VOLONTARIATO

«RINASCITA VILLANOVA di ACCUMOLI O.N.L.U.S.»

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: «RINASCITA VILLANOVA di ACCUMOLI O.N.L.U.S.» che assume la forma giuridica di associazione o.n.l.u.s. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

2.  L’organizzazione ha sede in Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’ltalia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

3. L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

4. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

5. LAssociazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato «RINASCITA VILLANOVA di ACCUMOLI O.N.L.U.S.» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266 delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO Il

FINALITÀ DELLI ORGANIZZAZIONE

ART. 6

(Finalità nellobiettivo)

1.  La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di promuovere la solidarietà sociale con l’obiettivo di incentivare e monitorare in ogni fase la ricostruzione strutturale, lo sviluppo sociale ed economico della frazione di Villanova nel Comune di Accumoli (RI) in seguito al sisma del 24.08.2016, anche nel rispetto dei beni culturali e ambientali propri della frazione e del territorio circostante.

2. Il supporto alla popolazione della frazione, per il recupero delle normali condizioni di vita.

3. Il sostegno solidale ad altre popolazioni in caso di disagio e/o eventuali calamità.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della frazione di Villanova, nel Comune di Accumoli (RI).

TITOLO III

GLI ASSOCIATI.

ART. 8

(Ammissione)

  1. Sono aderenti dell'organizzazione, a richiesta scritta:
  2. tutti i residenti e domiciliati nella frazione di Villanova di Accumoli;
  3. tutti i proprietari di immobili nella frazione di Villanova di Accumoli;
  4. i villeggianti e comunque tutti coloro che ne facciano richiesta.

2. Saranno ammessi tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, previo versamento della quota associativa deliberata con Regolamento, e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla sede dell’associazione.

Sono previste quattro categorie di soci:

Ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);

Volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);

Sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

Benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).

ART. 9

(Diritti)

1.  Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.

2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllare l'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell’interesse dell’associazione, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dal Regolamento dell’organizzazione.

ART. 10

(Doveri)

1.  Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

ART. 11

(Esclusione)

  1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o adotti comportamenti che rechino notevole pregiudizio al prestigio dell’associazione e alle sue finalità, può essere escluso dall'organizzazione.
  2. Il mancato versamento, per almeno due anni consecutivi, della quota associativa annuale è motivo di esclusione del socio.
  3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 12

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il tesoriere e il segretario.

CAPO I: L'assemblea

ART. 13

(Composizione)

  1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
  2.  L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.       

ART. 14

(Convocazione)

  1. L’assemblea si riunisce almeno 2 volte l'anno, oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione, oppure su richiesta di armeno un terzo degli aderenti.
  2. L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l’ordine del giorno, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, a mezzo di idonea pubblicità mediante pubblico manifesto o locandine o inserzioni su organi di stampa o attraverso altre forme di comunicazione.

ART. 15

(Validità della assemblea)

  1. ln prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
  2. ln seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega
  3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16

(Votazione)

  1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
  2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti i diritti e le qualità delle persone.

ART. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

  1. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
  2. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

CAPO Il: Il consiglio direttivo

ART. 18

(Composizione)

1. Il consiglio direttivo è composto da almeno 5 a non più di 9 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti (tra i propri componenti). Il numero dei componenti del consiglio direttivo viene stabilito dall'assemblea.

2.  Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 19

(Presidente del consiglio direttivo)

1.  Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato dal consiglio direttivo.

ART. 20

(Durata e funzioni)

  1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza di quattro quinti.
  2. II consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
  3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

CAPO III: Il presidente

ART. 21

(Elezione)

  1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti con votazione palese.

ART. 22

(Durata)

  1. ll presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.
  2. L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 23

(Funzioni)

1.  Il presidente ha la rappresentanza legale dell'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

  1. Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
  2. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Capo IV: Il Tesoriere

Art. 24

(Elezione, funzioni e durata)

1. Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

2. Il tesoriere amministra le risorse finanziarie dell’associazione.

3. Il tesoriere dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Capo V: Il Segretario

Art. 25

(Elezione, funzioni e durata)

1. Il segretario è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

2. Il segretario provvede all’esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio direttivo e dal presidente ed è responsabile del funzionamento degli uffici.

3. Il segretario dura in carica un anno ed è rieleggibile.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (0 I BENI)

ART. 26

(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. contributi e quote associative;
  3. donazioni e lasciti;
  4. proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  5. contributi dello Stato, della Regione o degli Enti Locali, di Istituzioni e Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

ART. 27

(I beni)

  1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
  2.  I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
  3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
  4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
  5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 28


(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.

2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

ART. 29

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

  1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
  2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 30

(Proventi derivanti da attività marginali)

  1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
  2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART.  31

(Devoluzione dei beni)

  1. ln caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 32

(Bilancio e conto consuntivo)

  1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
  3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 33

(Formazione e contenuto del bilancio)

  1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
  2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 34

(Approvazione del bilancio)

1. II bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

2.  Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

  1. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 marzo di ciascun anno.
  2. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 35

(Deliberazione delle convenzioni)

1.  Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 36

(Stipulazione della convenzione)

  1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 37

(Attuazione della convenzione)

1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

 


DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 38

(Dipendenti)

  1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
  2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
  3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 39

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. Lorganizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

  1. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
  2. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

ART. 40

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L 266/91.

ART. 41

(Responsabilità della organizzazione)

  1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 42

(Assicurazione dell'organizzazione)

  1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 43

1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44

(Disposizioni finali)

1.  Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.